Quando si può evitare
1. Il modello EAS, più precisamente “Modello per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti
associativi”, deve essere presentato da tutti quegli enti, associazioni e
società che beneficiano delle agevolazioni previste per gli enti non
commerciali sia per le imposte dirette sia per l’IVA.
2. Il modello va
presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione e, successivamente,
ripresentato entro il 31 marzo di ogni anno, se sono intervenute delle
variazioni nei dati originariamente dichiarati. Se il modello deve essere
nuovamente presentato, vanno indicati tutti i dati rilevanti e non solo
quelli variati.
3. Considerato
che la scadenza è ormai imminente, vale la pena di riassumere i casi in cui,
pur essendosi verificate delle variazioni, il modello EAS non deve
essere ripresentato. Questi casi sono i seguenti:
- variazione del
rappresentante legale. Deve essere eseguita in via autonoma con il modello AA5
e, quindi, presentare anche il modello EAS sarebbe una duplicazione inutile;
- variazione dell’importo
indicato al punto 20 (proventi da sponsorizzazioni);
- variazione dell’importo
indicato al punto 21 (spese per pubblicità);
- variazione nel numero
e nei giorni delle operazioni di raccolta fondi (punto 33);
- variazione nell’ammontare
delle entrate medie dell’ente (punto 23);
- variazione nel
numero degli associati (punto 24);
- importo delle
erogazioni liberali ricevute (punto 30);
- importo dei
contributi pubblici ricevuti (punto 31).
4. In
conclusione, se la variazione o le variazioni intervenute nell’ultimo anno
solare si limitano ad na o più di quelle sopra indicate, non deve essere
svolto nessun adempimento.