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mercoledì 25 marzo 2015

Spedizione telematica del modello EAS entro il 31 marzo


Quando si può evitare

1.  Il modello EAS, più precisamente “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi”, deve essere presentato da tutti quegli enti, associazioni e società che beneficiano delle agevolazioni previste per gli enti non commerciali sia per le imposte dirette sia per l’IVA.

2. Il modello va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione e, successivamente, ripresentato entro il 31 marzo di ogni anno, se sono intervenute delle variazioni nei dati originariamente dichiarati. Se il modello deve essere nuovamente presentato, vanno indicati tutti i dati rilevanti e non solo quelli variati.

3. Considerato che la scadenza è ormai imminente, vale la pena di riassumere i casi in cui, pur essendosi verificate delle variazioni, il modello EAS non deve essere ripresentato. Questi casi sono i seguenti:

- variazione del rappresentante legale. Deve essere eseguita in via autonoma con il modello AA5 e, quindi, presentare anche il modello EAS sarebbe una duplicazione inutile;

- variazione dell’importo indicato al punto 20 (proventi da sponsorizzazioni);

- variazione dell’importo indicato al punto 21 (spese per pubblicità);

- variazione nel numero e nei giorni delle operazioni di raccolta fondi (punto 33);

- variazione nell’ammontare delle entrate medie dell’ente (punto 23);

- variazione nel numero degli associati (punto 24);

- importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30);

- importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31).

4. In conclusione, se la variazione o le variazioni intervenute nell’ultimo anno solare si limitano ad na o più di quelle sopra indicate, non deve essere svolto nessun adempimento.